Statuto

 
Premessa storica
 

TITOLO I
Natura e fine

TITOLO II
Governo

Il Presidente
Il Direttore
Il Consiglio d'Istituto
Il Consiglio per gli Affari Economici


TITOLO III
DOCENTI

Docenti
Collegio dei docenti

TITOLO IV
Studenti


TITOLO V
Officiali

Segretario
Economo
Bibliotecario

TITOLO VI
Ordinamento degli Studi

Discipline principali

Discipline diindirizzo didattico

Discipline diindirizzo pastorale

Discipline opzionali

Seminari di studio

TITOLO VII
Biblioteca

TITOLO VIII
Gestione Economica

Disposizioni finali

  PREMESSA STORICA

1. In conformità alla deliberazione della Conferenza Episcopale Sarda del 12 luglio 1972, la Pontificia Facoltà della Sardegna, in forza delle indicazioni date dalle Normae quaedam della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 20 maggio 1968 al n. 46, aveva istituito sul piano dell'ordinamento e della direzione degli studi l'Istituto Regionale di Scienze Religiose, posto sotto la direzione e la responsabilità della Conferenza medesima.

La stessa Facoltà aveva precisato l'identità di tale Istituto fissandone le Norme statutarie, approvate "ad experimentum" dal Consiglio di Facoltà nella riunione del 31 maggio 1974 e dalla Conferenza Episcopale Sarda.

Le predette Norme furono allegate agli Statuti della Facoltà, riveduti a norma della Cost. Apost. Sapientia Christiana, quando essi furono inviati, il 26 dicembre 1980, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per l'approvazione, ottenuta "ad triennium et ad experimentum" il 25 novembre 1981. Infine, le stesse "Norme", nella loro formulazione definitiva, approvata dal Consiglio di Facoltà il 20 marzo 1985, erano state di nuovo allegate agli Statuti della Facoltà quando questi furono inviati il 3 maggio 1985 alla stessa Congregazione per l'approvazione anch'essa definitiva.

2. Nel mentre, l'Istituto Regionale di Scienze Religiose si era venuto articolando, in conformità alle Norme Statutarie n. 3, in sezioni locali con sede nei centri della Sardegna in cui l'Ordinario del luogo aveva inteso realizzarlo. La Diocesi di Oristano istituì la propria sezione nel 1978, sezione che ha operato secondo le Norme Statutarie predette, determinate nell'applicazione da un proprio Regolamento approvato dalla Facoltà.

3. Tali Norme Statutarie restarono in vigore fino al 1985-1986, quando furono rielaborate in conformità alla "Nota Pastorale" delle Commissioni Episcopali della C.E.I. per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e per l'educazione cattolica: La formazione teologica nella Chiesa particolare del 19 maggio 1985; e secondo i "Criteri" stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana nelle "Delibere" approvate nell'"Assemblea Straordinaria" del 24-27 febbraio 1986 "sull'Insegnamento della Religione". Veniva così elaborato un nuovo Statuto approvato dalla Commissione delegata dal Consiglio di Facoltà il 6 luglio 1986 e l'Istituto Regionale di Scienze Religiose veniva ad assumere il nome di "Istituto di Scienze Religiose della Sardegna" (ISRES).

4. In data 15 luglio 1986, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, in risposta alla richiesta della Conferenza Episcopale Sarda, formulata il 18 giugno 1986, riconosceva "ad triennium et ad experimentum", l'Istituto di Scienze Religiose della Sardegna, con sede in Cagliari e sezioni staccate in Sassari, Oristano, Nuoro, Iglesias, Ales e Terralba, Lanusei- Ogliastra, Ampurias e Tempio. Con ciò l'Istituto veniva autorizzato a rilasciare il "Diploma in Scienze Religiose", che, per l'indirizzo pedagogico- didattico costituisce anche titolo di qualifica professionale ai sensi dell "Intesa" concordataria del 14 dicembre 1985 per l'Insegnamento della Religione nelle scuole pubbliche.

5. Nella stessa data del 15 luglio 1986 la Congregazione per l'Educazione Cattolica erigeva la sede di Cagliari in "Istituto Superiore di Scienze Religiose", autorizzandolo a conferire il grado accademico di "Magistero in Scienze Religiose". Una situazione anomala veniva così a crearsi per l'ISRES: il doppio riconoscimento, della C.E.I. e della Congregazione, nei riguardi della sede centrale di Cagliari, non portava a ripristinare la precedente collaborazione tra la Facoltà e le sedi diocesane dell'Istituto Regionale di Scienze Religiose, ma si rivelava essere giuridicamente una contemporanea erezione e abolizione del medesimo ISRES, privato della sua sede centrale. Tale abolizione fu resa subito praticamente operante dal fatto che la Facoltà veniva fatta e si sentiva, da quel momento, responsabile solo dell'andamento "accademico" dell'Istituto Superiore di Cagliari, e non essendo nel frattempo, e per motivi quanto mai ovvii, percorribile l'alternativa, suggerita dalla medesima Facoltà, di chiedere il riconoscimento a sede centrale di una delle precedenti sezioni.

Per ovviare a tale anomala situazione, l'ISSR di Cagliari, in data 17 giugno 1988, veniva autorizzato con lettera del Card. Poletti, ad avvalersi del "riconoscimento" conferitogli dalla C.E.I., per organizzare gli esami finali e riconoscere i relativi titoli di studio degli ISR diocesani, fino al chiarimento del loro definitivo stato giuridico.

In vista di ciò, in data 12 luglio 1988, l'Arcivescovo mons. Pier Giuliano Tiddia, inoltrava presso la C.E.I. la relativa istanza di riconoscimento dell'ISR di Oristano.

 
   

ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE DI ORISTANO

 

STATUTO

Titolo I

NATURA E FINE

Art. 1

Nella Diocesi di Oristano è costituito l'Istituto di Scienze Religiose, con sede giuridica in Via Vittorio Emanuele, 41 e sede amministrativa in Piazza Duomo, 1.

Art. 2

Scopo fondamentale dell'Istituto è offrire una sistematica e organica formazione teologica in connessione con la filosofia e le scienze umane, in funzione di una maturazione personale nella fede e quindi di una sua valida mediazione culturale.

In particolare, l'Istituto è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine la "preparazione per l'assunzione dei ministeri ecclesiali, fino al diaconato; la formazione di religiosi non sacerdoti e di religiose; la crescita culturale di un laicato sempre più impegnato come protagonista nell'attività apostolica; la qualificazione degli insegnanti di religione" (Commissioni Episcopali per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura e per l'educazione cattolica della C.E.I., La formazione teologica nella Chiesa particolare. Nota pastorale, 7).

Art. 3

L'Istituto raggiunge i suoi fini con l'insegnamento e con la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà e nell'adesione alla parola di Dio costantemente insegnata dal magistero della Chiesa; con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto; con iniziative di ricerca, convegni e pubblicazioni.

Art. 4

L'Istituto, dopo un quadriennio di studi, con indirizzi pedagogico- didattico e pastorale- ministeriale, rilascia il "Diploma in scienze religiose".

Art. 5

L'Istituto è retto dalle norme emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal presente Statuto, determinato nell'applicazione da un Regolamento interno, approvato dal Presidente.

Art. 6

Il titolo di studio di "Diploma in Scienze Religiose", rilasciato dall'Istituto, è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

 

 
   

Titolo II

GOVERNO

Art. 7

Organi di governo dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) il Consiglio d'Istituto;

d) il Consiglio per gli Affari Economici.

 

Il Presidente

Art. 8

Presidente dell'Istituto è l'Arcivescovo diocesano, che ne è l'autorità suprema di governo.

Art. 9

Al Presidente dell'Istituto spetta:

a) la promozione dell'attività dell'Istituto in ordine ai suoi fini;

b) la nomina del Direttore, tra i designati del Consiglio d'Istituto;

c) la nomina dei docenti stabili, su indicazione del Consiglio d'Istituto, e    la nomina degli altri docenti su proposta del medesimo Consiglio;

d) la nomina del Segretario, su proposta del Direttore;

e) la nomina dell'Economo e dei membri del Consiglio per gli Affari Economici;

f) l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche;

g) l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventico;

h) l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione.

 

Il Direttore

Art. 10

1. Il Direttore coordina e dirige la vita dell'Istituto.

2. Il Direttore è nominato dal Presidente, tra i designati dal Consiglio d'Istituto; resta in carica tre anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.

Art. 11

Al Direttore spetta:

a) provvedere al regolare svolgimento della vita dell'Istituto, curando l'esatta applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni degli organi di governo;

b) convocare e presiedere il Consiglio d'Istituto e quello per gli Affari Economici;

c) indire e presiedere assemblee generali e particolari dei docenti dell'Istituto;

d) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;

e) informare gli aventi diritto delle questioni e delle decisioni relative alla vita dell'Istituto;

f) redigere annualmente la relazione sulla vita dell'Istituto.

 

Il Consiglio d'Istituto

Art. 12

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto ed è composto di:

a) il Direttore;

b) due docenti stabili;

c) un docente incaricato;

d) due studenti;

e) il Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano e il Direttore dell'Ufficio Diocesano    per la Pastorale Scolastica;

f) il Segretario.

2. I rappresentanti dei docenti stabili e incaricati nel Consiglio d'Istituto restano in carica per un triennio; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.

Art. 13

Al Consiglio d'Istituto spetta:

a) stabilire i piani di studio, determinarne le discipline, approvare i programmi dei corsi e dei seminari proposti dai docenti e il calendario scolastico predisposto dal Segretario;

b) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti da proporre al Presidente per la nomina del Direttore;

c) esaminare le richieste di assunzione tra i docenti stabili, per offrire le proprie indicazioni al Presidente;

d) proporre al Presidente la nomina dei docenti incaricati e invitati;

e) costituire commissioni per questioni speciali.

 

Il Consiglio per gli Affari Economici

Art. 14

Il Consiglio per gli Affari Economici cura la gestione economica dell'Istituto ed è composto di:

a) il Direttore, in qualità di presidente;

b) tre membri nominati dal Presidente dell'Istituto per un triennio;

c) l'Economo, che è anche segretario del Consiglio stesso.

Art. 15

Al Consiglio per gli Affari Economici spetta:

a) l'ordinaria gestione economica dell'Istituto;

b) la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione;

c) la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

d) la promozione di iniziative per il reperimento di fondi.

 
   

Titolo III

 

DOCENTI

 

Art. 16

1. Nell'Istituto deve esserci un numero di docenti corrispondente all'importanza delle singole discipline e alla debita assistenza degli studenti.

2. I docenti si distinguono in stabili, incaricati e invitati.

Art. 17

1. I docenti devono impegnarsi, con l'insegnamento e con pubblicazioni, in favore del progresso scientifico e della formazione culturale degli studenti.

2. I docenti vigilino affinché all'Istituto non provenga alcun danno in conseguenza della loro attività svolta al di fuori di esso.

Art. 18

Spetta all'Arcivescovo Presidente conferire ai docenti la missione canonica o l'autorizzazione a insegnare, dopo aver ricevuto, nei casi previsti dal diritto, la professione di fede.

Art. 19

Un docente decade dal suo ufficio allo scadere dell'anno scolastico durante il quale abbia compiuto settanta anni; compiuta tale età, può tuttavia essere nominato docente invitato.

Art. 20

L'Arcivescovo Presidente può privare della missione canonica o dell'autorizzazione a insegnare nell'Istituto un docente che si sia reso non idoneo all'insegnamento, previo esame del caso tra il Direttore e il docente stesso, cui è assicurato il diritto alla difesa e salva la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

 

Docenti stabili

Art. 21

Sono docenti stabili coloro che svolgono la loro principale attività nell'Istituto.

Art. 22

1. Perché uno sia cooptato tra i docenti stabili si richiede che:

a) si distingua per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità;

b) sia fornito di dottorato o almeno di licenza nella disciplina d'insegnamento, o di meriti scientifici singolari;

c) dimostri di possedere capacità didattica;

2. Oltre i predetti requisiti, il docente deve aver in precedenza insegnato per almeno un triennio nell'Istituto, con serietà d'impegno e capacità didattica e scientifica.

3. I requisiti per l'assunzione dei docenti stabili, di cui al comma 1., devono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

Art. 23

La nomina dei docenti stabili spetta al Presidente, su indicazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 24

I docenti stabili possono chiedere al Presidente un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l'insegnamento, decadono dall'ufficio; durante il periodo di aspettattiva le loro prerogative sono sospese.

Art. 25

Un docente stabile è sospeso dal suo ufficio qualora assuma un ufficio ecclesiale o civile, pubblico o privato, che richieda, a giudizio del Presidente, un impegno tale da impedirgli assiduo studio e regolare insegnamento.

 

Docenti incaricati

Art. 26

Sono docenti incaricati coloro che vengono nominati a tempo determinato, con scadenza annuale.

Art. 27

La nomina dei docenti incaricati spetta al Presidente, su proposta del Consiglio d'Istituto.

 

Docenti invitati

Art. 28

Sono docenti invitati i docenti esterni che tengono corsi nell'Istituto.

Art. 29

La nomina dei docenti invitati spetta al Presidente, su proposta del Consiglio d'Istituto.

 

Collegio dei docenti

Art. 30

Come collegio, i docenti dell'Istituto si riuscono periodicamente, in assemblea generale o in gruppi, per favorire la crescita dell'Istituto nell'insegnamento e nella ricerca scientifica.

 
   

Titolo IV

 

STUDENTI

 

Art. 31

Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti:

a) sono iscritti come studenti ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'accesso all'Università di Stato, intendono conseguire il Diploma in scienze religiose;

b) sono iscritti come studenti straordinari coloro che, non avendo i requisiti di cui alla lettera precedente, hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare tutti i corsi del piano degli studi e di sostenere i relativi esami; gli studenti straordinari che hanno dato prove esaurienti delle loro capacità possono essere iscritti nell'ultimo anno del curricolo come studenti ordinari, dietro delibera del Consiglio d'Istituto;

c) sono iscritti come studenti ospiti coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenere i relativi esami.

Art. 32

Sono studenti fuori corso coloro che, avendo completato la frequenza del curricolo degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno scolastico successivo.

Art. 33

Per gli studenti che chiedono di iscriversi all'Istituto dopo aver iniziato altrove gli studi teologici o di scienze religiose, il Direttore stabilirà le condizioni di iscrizione, i corsi da frequentare e gli esami da sostenere.

Art. 34

1. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari, per discutere problemi inerenti alla vita dell'Istituto.

2. Gli studenti possono costituirsi in associazioni, non contrastanti con la natura e i fini dell'Istituto, rette da norme proprie, approvate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 35

Per gravi motivi di ordine morale e disciplinare, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, sentito il Consiglio di Istituto; il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Presidente.

 
   

Titolo V

OFFICIALI

Art. 36

1. Nel governo e nella gestione economica dell'Istituto le autorità sono coadiuvate da officiali e personale ausiliario.

2. Officiali dell'Istituto sono il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario.

 

Il Segretario

Art. 37

1. Il Segretario è responsabile della segreteria dell'Istituto.

2. Il Segretario è nominato dal Presidente, su proposta del Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 38

Al Segretario spetta:

a) eseguire le decisioni del Presidente, del Direttore e del Consiglio d'Istituto;

b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda la domanda di iscrizione all'Istituto e di sostenere gli esami;

c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma;

d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;

e) compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;

f) fungere da segretario del Consiglio d'Istituto.

Art. 39

Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

 

L'Economo

Art. 40

1. L'Economo è il responsabile della gestione economica dell'Istituto.

2. L'Economo è nominato dal Presidente per un triennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 41

All'Economo spetta:

a) curare la gestione economica dell'Istituto nell'ambito del bilancio;

b) curare la redazione dei registri contabili;

c) fornire al Consiglio per gli Affari Economici i dati necessari alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

 

Il Bibliotecario

Art. 42

1. Il Bibliotecario è responsabile della gestione ordinaria della biblioteca, della quale, nell'ambito del bilancio, cura l'incremento, l'aggiornamento e la catalogazione.

2. Il Bibliotecario è nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio di Istituto, per un triennio, al termine del quale può essere confermato.

3. Il Bibliotecario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

 
   

Titolo VI

 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

 

Art. 43

1. L'ordinamento degli studi dell'Istituto si propone di offrire il prospetto organico e completo delle discipline teologiche, con particolare attenzione alle scienze antropologiche, affinché gli studenti siano condotti ad una sintesi personale della dottrina cattolica, per un qualificato servizio alla vita pastorale delle Chiese particolari.

2. L'Istituto propone due indirizzi di specializzazione:

a) l'indirizzo pedagogico- didattico: per la formazione degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche;

b) l'indirizzo pastorale- ministeriale: per la formazione dei candidati ai ministeri ecclesiali fino al diaconato, dei religiosi non sacerdoti, delle religiose, degli operatori pastorali.

3. All'interno dell'indirizzo pastorale- ministeriale, l'Istituto propone diverse specializzazioni, in vista dei diversi ministeri, secondo le disposizioni del Regolamento approvato dal Presidente.

Art. 44

Il curricolo degli studi dell'Istituto prevede:

a) discipline principali:

- Filosofia;

- Sacra Scrittura;

- Teologia fondamentale e dogmatica;

- Teologia morale;

- Liturgia;

- Storia della Chiesa;

- Scienze umane;

b) discipline di indirizzo didattico:

- Storia delle religioni;

-  Didattica;

-  Metodologia e didattica dell'insegnamento della religione;

-  Teoria della scuola e legislazione scolastica;

c) discipline di indirizzo pastorale:

-  Diritto canonico;

-  Teologia pastorale;

-  Teologia spirituale;

-  Catechetica;

d) discipline opzionali;

e) seminari di studio.

Art. 45

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline principali e di indirizzo, e a frequentare le lezioni delle discipline opzionali e i seminari di studio previsti dal piano degli studi.

2. La frequenza alle lezioni e ai seminari è consentita solo a chi è iscritto all'Istituto ed è obbligatoria.

Art. 46

1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all'Istituto, in regola con i contributi scolastici e che abbiano frequentato per almeno i due terzi delle presenze i corsi per i quali richiedono l'iscrizione all'esame.

2. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati, il Direttore può concedere che un esame sia sostenuto al di fuori di dette sessioni.

Art.47

1. Gli studenti ordinari conseguono il titolo di "Diploma in Scienze Religiose" se:

a) hanno superato gli esami e le prove relative a tutti i corsi previsti dal Piano degli Studi;

b) hanno superato positivamente la presentazione e la discussione dell'elaborato conclusivo del seminario di indirizzo;

b) hanno superato l'esame finale comprensivo del programma svolto nelle discipline principali.

2. Gli studenti che non aspirano al Diploma in Scienze Religiose, ma che hanno frequentato i corsi previsti dal Regolamento (cfr. art. 43,3) ed hanno superato gli esami e le prove relative, ricevono un "Attestato di Cultura Teologica" o un "Attestato di Cultura Superiore Religiosa", secondo il piano di studio seguito.

 
   

Titolo VII

BIBLIOTECA

Art. 48

1. L'Istituto, per il raggiungimento dei suoi fini, dispone di una biblioteca specializzata nelle scienze teologiche e umane, di cui cura l'incremento e l'aggiornamento per mezzo del Bibliotecario.

2. L'accesso alla Biblioteca e la consulta dei libri è ordinata dal Regolamento interno, secondo le norme suggerite dal Consiglio di Istituto, o dalla commissione da esso delegata, e approvate dal Presidente.

 
   

Titolo VIII

GESTIONE ECONOMICA

Art. 49

1. L'ordinaria gestione economica dell'Istituto spetta al Consiglio per gli Affari Economici, che la esercita tramite l'Economo.

2. Gli atti di straordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio, sono autorizzati dal Presidente, a cui spetta anche l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 50

I mezzi per la gestione economica dell'Istituto provengono da:

a) il contributo finanziario allo scopo stanziato dalla Diocesi;

b) le tasse di iscrizione degli studenti, fissate dal Presidente, sentito il Consiglio d'Istituto;

c) eventuali elargizioni e donazioni.

Art. 51

La gestione economica dell'Istituto rappresenta un capitolo dell'amministrazione dell'ente Diocesi.

Art. 52

I sacerdoti, diocesani e religiosi, docenti o officiali dell'Istituto, vengono remunerati secondo le disposizioni generali vigenti per le Chiese in Italia, e ulteriormente determinate dall'Arcivescovo.

 

Disposizioni finali

Art. 53

Eventuali modifiche al presente Statuto sono decise dal Presidente, sentito il Consiglio d'Istituto, e debbono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 54

Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'Istituto e, in ultima istanza, le norme del diritto canonico universale e particolare.

Art. 55

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana.